PER I TRIBUNALI

La Conferenza Episcopale Italiana ha voluto venire incontro al massimo ai fedeli che intendano ricorrere al Tribunale Ecclesiastico nel seguente modo:

  • La parte attrice che ricorre al Tribunale verserà, quale piccolo contributo alle spese, sia del Tribunale di prima istanza (GENOVA), sia del Tribunale di seconda istanza (TORINO), la cifra di EURO 525,00 comprensiva anche di eventuale perizia, rogatorie, ecc.
  • Se la parte attrice non è in grado di versare la cifra di EURO 525,00, presentando idonea documentazione, la cifra verrà scalata fino alla totale gratuità.
  • La parte convenuta non deve versare assolutamente nulla, tranne nel caso in cui voglia nominarsi un proprio avvocato e, quindi, opporsi alla causa. In questa ipotesi verserà quale piccolo contributo alle spese del Tribunale la cifra di EURO 265,00.

PER GLI AVVOCATI

Nel caso in cui la parte attrice, in modo provato, versasse in difficoltà economiche potrà servirsi del Patrono Stabile: in tal caso il lavoro dell’avvocato è offerto del tutto gratuitamente dal Tribunale stesso. Per chi intendesse servirsi di un avvocato di fiducia si va dalla cifra minima di EURO 1.575,00 alla cifra massima di EURO 2.995,00. Tuttavia anche gli avvocati di fiducia devono prestarsi, in caso di necessità, a forme di riduzione di spesa o anche di gratuito patrocinio.

CHIARIMENTI SULLA TERMINOLOGIA

Il Tribunale Ecclesiastico procede a dichiarazioni di nullità, ossia deve appurare se un matrimonio non sia mai nato, in quanto il consenso nuziale prestato davanti al sacerdote potrebbe essere stato invalido.

Invece la parola annullamento coincide con il concetto di divorzio, ossia è la dichiarazione di inesistenza di un matrimonio di per sé nato validamente.

I MOTIVI DI NULLITA’

Non si ritiene opportuno elencare i numerosissimi motivi di nullità, ma si consiglia ad ogni persona interessata alla dichiarazione di nullità, di avere un incontro con chi si occupa del Servizio di accoglienza per i fedeli separati, ossia con chi è in grado di individuare, secondo verità e senza forzature, se vi sono motivi sufficienti per procedere ad una dichiarazione di nullità.

NOTA BENE

La causa di nullità termina con una sentenza affermativa, non si dà appello se non su esplicita richiesta o della parte convenuta o del Promotore di Giustizia o del Difensore del Vincolo. L’eventuale appello, per ora, si svolge presso il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Piemontese di Torino.

DURATA DI UNA CAUSA DI NULLITA’

In questo momento, presso il Tribunale Regionale di Genova, una causa di nullità che non presenti particolari difficoltà e non incontri notevoli intoppi (specie se la parte convenuta si oppone alla causa) si esaurisce nell’arco di un anno e mezzo.